LE TARIFFE POSTALI (ALL'EPOCA DELLA PRIMA EMISSIONE)
In esecuzione della Sovrana Risoluzione 25 settembre 1849 emanata dall’Eccelso I.R. Ministero per il Commercio, l’Industria e le Opere Pubbliche, dovranno dal 1 giugno 1850 in avanti andare in vigore le seguenti disposizioni relative alle tasse di porto lettere e competenze accessorie, non che all’applicazione dei bolli da lettera.
1. Tassa di porto. La tassa di porto per una lettera semplice:
a) nel circondario di distribuzione dell’ufficio postale di impostazione: Cent. 10
b) per una distanza inclusivamente a 10 leghe: Cent. 15
c) per una distanza da 10 a 20 leghe inclusive: Cent. 30
d) oltre a 20 leghe: Cent. 45
2. Lettera semplice è quella che non oltrepassa un lotto viennese.
3. Progressione della tassa secondo il peso: inclusivamente fino a 2 lotti tassa doppia, oltre 2 e fino a 3 lotti tassa tripla, etc.
4. Ciò che vale per lettere dev’essere ritenuto valido per gli oggetti che possono spedirsi con pacchi-lettere, con scritti, stampe, campioni e simili.
5. Moderazione della tassa di porto: spedizioni sotto fascia senza scritto alcuno, salvo indirizzo data e firma cent. 5 senza riguardo per la distanza.
Per campioni di merci e mostre, impostati in modo che siano visibili siffatti oggetti, il porto va calcolato di 2 soli lotti. A queste spedizioni, degne della anzidetta moderazione di porto, può essere “attaccata” lettera semplice, il cui peso sarà nel computo delle “spedizioni di campioni di merci e mostre”. I campioni etc. ammessi non debbono superare i 16 lotti.
6. Le lettere non recapitate e restituite al mittente, non pagano tassa alcuna.
7. Tassa di raccomandazione è di cent. 15 se la spedizione è nel proprio circondario di distribuzione (Posta Locale); è di cent. 30 per ogni altra distribuzione.
8. La ricevuta di ritorno paga la tassa di porto per una lettera semplice.
9. Fogli di reclamo. Questi reclami erano soggetti a tassa anticipata per lettera semplice.
Il mittente può chiedere l’inoltro del foglio di reclamo senza pagamento:
a) se dimostra all’ufficio postale una lettera del destinatario che lamenti il ritardo dell’oggetto impostato in raccomandazione;
b) se la pagata ricevuta di ritorno non è pervenuta ancora al mittente.
10. Tassa di recapito è dovuta nei casi di lettere nei luoghi ove non esistono portalettere stipendiati dallo Stato e in ragione di cent. 3.
11. Diritto di casella su richiesta del destinatario per lettere custodite in apposite caselle fino al ritiro delle medesime è di cent. 5 per ogni “pezza”.
12. Obbligo di affrancazione c’è per tutti gli oggetti impostati all’interno e destinati all’interno.
13. Affrancazione mediante bolli deve essere fatta mediante l’applicazione di bolli da lettera.
14. Valore dei bolli e vendita dei medesimi: 5 centesimi di colore giallo; 10 centesimi di colore nero; 15 centesimi di colore rosso chiaro; 30 centesimi di colore bruno; 45 centesimi di colore turchino. I medesimi si possono acquistare presso tutti gli uffici postali; fuori di essi a nessuno “per ora” è permesso smerciare i bolli da lettere.
15. Applicazione di bolli. L’impostante (cioè il mittente) di un oggetto di posta-lettere dovrà attaccare sul “suo indirizzo” alla metà del margine superiore e bagnando la materia tenace (cioè colla) che si trova alla rovescia del bollo, uno o più bolli quanti occorrono per ragguagliare col loro valore la tassa di affrancazione competente secondo distanza e peso.
La tassa di Raccomandazione sarà da pagarsi dall’impostante cioè dal mittente col bollo di cent. 30 da attaccarsi alla parte del suggello della lettera.
16. Modo d’impostazione. Gli oggetti son da depositarsi nelle cassette delle lettere; quelli che si vogliono raccomandare devono essere consegnati agl’impiegati postali ai quali è da pagarsi in contanti la tassa della ricevuta di ritorno nel caso che fosse richiesta.
17. Affissione delle disposizioni sulla tariffa della posta-lettera e delle distinte dei paesi, nonchè le distinte dei paesi che appartengono al proprio circondario di distribuzione, come pure di quelli che non distano più di 10 leghe e poi altre sino a inclusive 20 leghe.
18. Attaccamento eccezionale dei bolli da parte degli impiegati vien fatto se richiesto.
19. Trattamento degli oggetti non debitamente affrancati. Gli oggetti rinvenuti nelle cassette senza affrancazione o con questa insufficiente devono essere spediti, prelevando dal destinatario il porto mancante più l’addizionale di cent. 15 per lettera semplice da aumentarsi secondo il peso.
20. Eccezione. I dispacci delle Autorità e persone godenti la franchigia postale diretti a destinatari tenuti al pagamento del porto vengono caricati soltanto della tassa competente senza l’addizionale.
21. Procedimento in causa di ripetuto uso dei medesimi bolli. Gli uffici postali imprimono in parte sui bolli attaccati agli oggetti impostati presso i medesimi il solito timbro postale. Gli oggetti con bolli che portano degl’indirizzi di uso fattone vengono trattati siccome impostati senza affrancazione.
22. Falsificazioni. Una falsificazione dei bolli da lettera viene ritenuta eguale a quella dei bolli da lettera.
23. Carteggio delle lettere con l’estero. Per la corrispondenza con l’estero restano in vigore le disposizioni sia per le competenze di porto e peso, con pagamento in contante ed è libera la scelta di affrancare o no. La tassa di raccomandazione per lettere dirette all’estero deve farsi con l’applicazione dei francobolli.
LEGENDA: Una “lega” = Km 7,420 - Un “lotto viennese” = grammi 17,5
NOTE: Anche se non specificato al punto 8. in genere la tassa sulla ricevuta di ritorno era
commisurata alla distanza.
Le lettere con annulli di raccomandata sul lato indirizzo altro non sono che trasgressioni alle norme emanate al punto 15.
Come specificato al punto 21. non era ritenuto atto fraudolento del mittente l’applicare un francobollo non troppo annullato precedentemente.
La dizione del punto 22. significa che è considerata falsificazione l’atto di fabbricare “carta bollata” e alla stessa maniera viene ritenuta l’imitazione per fini fraudolenti dei francobolli.
Tariffa postale per lettera
Distanza in leghe ed in linea retta:
fino a 10 fino a 20 oltre a 20
Peso in lotti viennesi: tariffe in cent.
fino ad 1 lotto 15 30 45
da 1 a 2 lotti 30 60 90
da 2 a 3 lotti 45 90 135
da 3 a 4 lotti 60 120 180
da 4 a 5 lotti 75 150 225
da 5 a 6 lotti 90 180 270
da 6 a 7 lotti 105 210 315
da 7 a 8 lotti 120 240 360
da 8 a 9 lotti 135 270 405
da 9 a 10 lotti 150 300 450
da 10 a 11 lotti 165 330 495
da 11 a 12 lotti 180 360 540
da 12 a 13 lotti 195 390 585
da 13 a 14 lotti 210 420 630
da 14 a 15 lotti 225 450 675
da 15 a 16 lotti 240 480 720
etc. etc. etc. ....... ....... .........
L'EVOLUZIONE DELLE TARIFFE POSTALI
Dal 1/6/1817 al 1842: le tariffe erano stabilite in funzione del peso (lotti viennesi) e della distanza: vennero stabilite sette zone di distanza, a loro volta calcolate in funzione del numero di stazioni postali intermedie, da un minimo di 3 (prima zona) ad un massimo di oltre 18 (settima zona).
Dal 1842 al 1843: viene abbandonato il sistema precedente ed introdotto un nuovo concetto di distanza, le due zone erano stabilite in funzione del reale percorso: fino a 10 miglia (prima zona) ed oltre tale distanza (seconda zona).
Dal 1843 al 1848: le distanza delle zone vengono raddoppiate: fino a 20 miglia per la prima zona ed oltre per la seconda.
Dal 1848 al 1849: le zone vengono portate a tre: sotto le 10 miglia (prima zona), tra 10 e 20 miglia (seconda zona) ed oltre le 20 miglia (terza zona).
Dal 1849 all'aprile 1850: la seconda zona viene allargata fino alla distanza di 30 miglia.
Dall'aprile 1850 al 31/5/1850: la seconda zona viene nuovamente ristretta e portata tra 10 e 20 miglia.
Riassunto delle tariffe dal 1/6/1850 per un lotto viennese:
a) stampati, circolari, sotto fascia senza nulla scritto: 5 cent. (1 kreuzer per l'Austria);
b) lettere per città (indipendentemente dal peso): 10 cent. (2 kreuzer per l'Austria);
c) lettere per la prima zona (fino a 10 miglia): 15 cent. (3 kreuzer per l'Austria);
d) lettere per la seconda zona (da 10 a 20 miglia): 30 cent. (6 kreuzer per l'Austria);
e) lettere per la terza zona (oltre 20 miglia): 45 cent. (9 kreuzer per l'Austria).
Dal 1/11/1858 al 31/5/1864: con l'introduzione della nuova moneta (e la sua svalutazione di circa il 5%), il soldo, vennero introdotte le seguenti tariffe:
a) stampati, circolari, sotto fascia senza nulla scritto: 2 soldi (2 kreuzer per l'Austria);
b) lettere per città (indipendentemente dal peso): 3 soldi (3 kreuzer per l'Austria);
c) lettere per la prima zona (fino a 10 miglia): 5 soldi (5 kreuzer per l'Austria);
d) lettere per la seconda zona (da 10 a 20 miglia): 10 soldi (10 kreuzer per l'Austria);
e) lettere per la terza zona (oltre 20 miglia): 15 cent. (15 kreuzer per l'Austria).